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Associazione Compagnia Teatrale Lo Specchio

 

STATUTO

 

ART. 1  È costituita un’Associazione fra attori, registi, autori e tecnici dello spettacolo avente la denominazione di  

     COMPAGNIA TEATRALE LO SPECCHIO.  

 

ART. 2  L’Associazione ha sede in  Avigliano Umbro (TR)  

 

ART. 3  L’Associazione quale impresa privata a carattere non professionista senza scopo di lucro ha come finalità  

    la produzione, promozione e la formazione teatrale sul territorio  che si articolerà in:

A) Progetti mirati alla promozione, divulgazione e informazione sul campo teatrale (stages - seminari - convegni - mostre - attività di laboratorio).

B) Produzione  cooproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con organismi operanti in altri settori dello spettacolo.

C) L’Associazione potrà operare anche in collaborazione con cooperative, società, associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private.

D) L’Associazione potrà secondo le norme legislative vigenti nonché quelle che dovessero in seguito essere emanate richiedere contributi sia da parte dello Stato che da Enti locali, nonché da privati ed istituzioni.

E) L’Associazione può compiere tutte le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento degli scopi sociali

 

ART.   4    SOCI

A) SOCI FONDATORI : coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo

B) SOCI ADERENTI : coloro che, persone fisiche, società, enti pubblici o privati, organi culturali, vengano ammessi con deliberazione insindacabile dall’organo amministrativo, sulla base della valutazione dell’interesse teorico/pratico delle attività dell’Associazione.

 

ART.  5  ORGANI SOCIALI

 A) Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce almeno una volta all’anno con poteri consultivi e decisionali su proposta del Presidente o la maggioranza dei Soci Fondatori .

B) Assemblea dei Soci Aderenti : si riunisce almeno una volta all’anno con poteri consultivi su proposta del Consiglio Direttivo.

C) Consiglio Direttivo: eletto dall’Assemblea dei Soci Fondatori ed è composto da sette soci e dura in carica quattro anni. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Al Consiglio Direttivo compete inoltre: di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione; di predisporre il bilancio preventivo e consultivo dell’Associazione sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci Fondatori; di stabilire ammissione, esclusione e decadenza dei soci; di deliberare sull’adesione dell’Associazione ad organizzazioni con propri delegati.

D)  Presidente: ha la rappresentanza e la firma sociale ed è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.  

 

ART. 6  L’Associazione ha durata illimitata.

 

ART. 7  Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e da eventuali elargizioni, sia da parte di enti  pubblici che da privati.

 

ART. 8   L’esercizio sociale decorre da 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

ART. 9  Per quanto non previsto dal presente statuto e dall’atto costitutivo, valgono le norme di legge in materia.

 

ART. 10  Il presente statuto non potrà comunque essere modificato senza il consenso dei Soci Fondatori.

 

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